Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
             Definizione transattiva delle controversie
          per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud
  1.  All'articolo  9-bis,  comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
1993,  n.  96,  e  successive  modificazioni, le parole: «31 dicembre
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del  presente  decreto,  il Ministro delle politiche
agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione dettagliata
sulla  gestione  delle  attivita'  connesse  alla  definizione  delle
controversie di cui all'articolo 9-bis del citato decreto legislativo
n. 96 del 1993, in corso alla stessa data.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma  2, art. 9-bis del
          decreto  legislativo  3 aprile  1993,  n. 96 (Trasferimento
          delle   competenze   dei  soppressi  Dipartimento  per  gli
          interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno e Agenzia per la
          promozione   dello   sviluppo   del  Mezzogiorno,  a  norma
          dell'art.  3  della  legge  19 dicembre 1992, n. 488) cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              «Art.  9-bis (Definizione delle controversie). - 1. Per
          i  progetti speciali e le opere di cui al comma 1 dell'art.
          9,  per i quali, in attuazione della delibera CIPE 8 aprile
          1987,  n.  157,  sia stato gia' disposto il trasferimento a
          regioni,   enti   locali,  loro  consorzi,  enti  pubblici,
          consorzi  di  bonifica  e  consorzi per le aree di sviluppo
          industriale,  la competenza per la definizione dei relativi
          rapporti  e'  attribuita alla Cassa depositi e prestiti con
          le  modalita'  di  cui all'art. 8, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
          Qualora,  per detti progetti ed opere, alla data di entrata
          in  vigore  del  presente decreto sia in atto una procedura
          contenziosa, ovvero sussistano pretese di maggiori compensi
          a  qualsiasi titolo, il trasferimento alla Cassa depositi e
          prestiti avviene solo a contenzioso definito.
              2. Le controversie relative ai progetti speciali e alle
          altre  opere  di  cui  al  comma 1, per le liti pendenti al
          31 dicembre  2001, possono essere definite transattivamente
          su  iniziativa d'ufficio ovvero su istanza del creditore da
          presentare  entro  e  non  oltre  il  31 dicembre 2006, nel
          limite del 25 per cento delle pretese di maggiori compensi,
          al  netto  di  rivalutazione  monetaria, interessi, spese e
          onorari.  Tale  procedimento  e' altresi' applicato a tutti
          gli    interventi    per   i   quali   risultano   iscritte
          esclusivamente   riserve  nella  contabilita'  dei  lavori.
          Qualora   sulla   controversia   sia  intervenuto  un  lodo
          arbitrale  o  una decisione giurisdizionale non definitiva,
          il limite per la definizione transattiva e' elevabile ad un
          massimo del 50 per cento dell'importo riconosciuto al netto
          di   rivalutazione  monetaria  e  interessi.  All'ammontare
          definito  in sede transattiva si applica un coefficiente di
          maggiorazione   forfetario   pari  al  5  per  cento  annuo
          comprensivo di rivalutazione monetaria e di interessi.
              2-bis. L'esame e la definizione delle domande avvengono
          entro sei mesi dalla data di ricezione di ciascuna istanza.
          Per  la procedura d'ufficio lo stesso termine decorre dalla
          data  dell'avvio del procedimento. Nel caso di accettazione
          della  proposta  l'Amministrazione puo' ricorrere al parere
          dell'Avvocatura generale dello Stato, che deve pronunciarsi
          nel  termine  di  sei mesi dalla richiesta, sullo schema di
          transazione  secondo  le norme di contabilita' pubblica. In
          tal  caso  il termine e' interrotto per il tempo occorrente
          ad  acquisire  tale  parere.  Nel  caso in cui l'Avvocatura
          generale  dello  Stato  non esprima il suo parere entro sei
          mesi     dalla    data    della    richiesta    da    parte
          dell'Amministrazione  interessata,  vale  il  principio del
          silenzio  assenso.  L'Amministrazione provvede al pagamento
          degli  importi entro i due mesi successivi all'acquisizione
          del parere dell'Avvocatura generale dello Stato.
              3.  La  presentazione  dell'istanza  sospende  fino  al
          30 novembre  2002  i  termini  relativi ai giudizi pendenti
          anche  in  fase  esecutiva.  Tale  procedimento  si applica
          altresi'  ai progetti speciali ed alle opere previste dalla
          delibera  CIPE  8 aprile 1987, n. 157, individuati all'art.
          2,  comma  2,  della  legge  19 dicembre 1992, n. 488, gia'
          trasferiti dal commissario ad acta ai sensi dell'art. 9 del
          presente decreto.
              4.  Alla  chiusura del contenzioso per il quale non sia
          stata   presentata   istanza  di  definizione  transattiva,
          nonche'  alla  definizione  delle istanze non esaminate dal
          commissario  liquidatore  alla  data  del 31 dicembre 1993,
          provvede il Ministero dei lavori pubblici.
              5. Le funzioni demandate al commissario liquidatore, ai
          sensi dell'art. 19, limitatamente alle opere ed ai progetti
          di  cui  al  comma  1,  sono  attribuite, a decorrere dalla
          cessazione  dell'attivita'  dello  stesso  commissario,  al
          Ministero  dei  lavori pubblici che vi provvede, tramite il
          commissario  ad  acta,  fino  alla data del 30 aprile 1995.
          Decorso  tale  termine  il  Ministero  dei  lavori pubblici
          assume la diretta gestione delle attivita'.
              6.  Per  la  definizione  delle  attivita' previste dai
          commi  2,  3  e  4  dell'art.  9,  dal comma 5 del presente
          articolo,  nonche'  dall'art. 10, in favore del commissario
          ad  acta  possono  essere  disposte  apposite  aperture  di
          credito. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in
          deroga  ai limiti di somma stabiliti dall'art. 56 del regio
          decreto  18 novembre  1923, n. 2440; qualora gli stessi non
          siano  estinti  al termine dell'esercizio in cui sono stati
          emessi, possono essere trasportati a quelli successivi.
              7.  Per  lo  svolgimento  delle  proprie  attivita'  il
          commissario ad acta si avvale anche degli uffici decentrati
          e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.
              8.  Per  gli  eventuali  completamenti,  nonche' per la
          realizzazione  di nuovi interventi, il Ministero dei lavori
          pubblici applica le disposizioni contenute nei regi decreti
          18 novembre  1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sulla
          contabilita'    generale    dello   Stato,   e   successive
          modificazioni  e  integrazioni,  salva l'applicazione della
          normativa comunitaria, ricorrendone i presupposti.
              9.  Gli oneri, da definire con decreto del Ministro del
          tesoro,  di  concerto  con il Ministro dei lavori pubblici,
          per  i  compensi  del  commissario  ad  acta, nonche' per i
          componenti   della   commissione  consultiva  nominata  con
          decreto   del   Ministro   dei   lavori  pubblici  in  data
          1° settembre  1993  e  per  non  piu'  di cinque consulenti
          giuridici,   da   utilizzare   per   la   definizione   del
          contenzioso,  sono  a  carico  della quota del Fondo di cui
          all'art.  19,  comma  5,  assegnata al Ministero dei lavori
          pubblici.».